Comma modificato dall’art. 6, comma 5, L.R. 08/08/2016, n. 22 e, successivamente, abrogato dall’art. 15, comma 1, della L.R. 20/05/2022, n. 9, così recitava:

"2. Dalla medesima data di cui al comma 1, le funzioni e le attività della soppressa Azienda concernenti i porti e le zone portuali, di cui all'allegato B, sono esercitate dalle Province di Cremona e di Mantova, che possono avvalersi anche di altri soggetti pubblici o privati. Con successivo atto convenzionale tra la Regione e le Province di Cremona e Mantova saranno individuate ulteriori aree, funzionali allo sviluppo dell'attività portuale tesa al raggiungimento di un'effettiva intermodalità infrastrutturale. Nell'ambito degli atti convenzionali saranno considerate le relative ricadute economiche e finanziarie al fine della determinazione delle quote del contributo regionale di cui al comma 8."

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