Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 10 - (Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) - b) omissis

c) dopo il comma 1 dell'articolo 8-bis sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per la finalità di cui al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie sociali ed è adottato un marchio di riconoscimento.

1-ter. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di tenuta dell'elenco, i requisiti necessari per l'iscrizione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco.";

d) dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente:

"Art. 8-ter - (Promozione dell'agricoltura didattica)

1. La Regione promuove le fattorie didattiche quali soggetti che, oltre a svolgere, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, svolgono attività ludico-didattiche finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività agricole, agroalimentari, silvo-pastorali e del territorio rurale. Tali attività hanno carattere complementare rispetto alla prevalente attività agricola.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie didattiche ed è adottato un marchio di riconoscimento.

3. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di tenuta dell'elenco, i requisiti necessari per l'iscrizione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco.";

e) - n) omissis

o) la lettera bb) del comma 1 dell’articolo 33 è sostituita dalla seguente:

«bb) la vigilanza sugli organismi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche, nonché il riconoscimento dell’idoneità ad operare sul territorio regionale;»;

p) dopo la lettera aa) del comma 1 dell’articolo 34 sono aggiunte le seguenti:

«aa bis) l’istruttoria per l’iscrizione delle fattorie didattiche nell’elenco di cui all’articolo 8 ter e il controllo sul permanere dei requisiti d’iscrizione;

aa ter) l’istruttoria per l’iscrizione delle fattorie sociali nell’elenco regionale di cui all’articolo 8 bis e il controllo sul permanere dei requisiti d’iscrizione;

aa quater) il controllo dei requisiti d’iscrizione delle imprese agromeccaniche nell’albo di cui all’articolo 13 bis;»;

q) dopo il comma 2 dell’articolo 43 è inserito il seguente:

«2 bis. Gli interventi per la realizzazione da parte di ARPA delle reti di monitoraggio dei rischi naturali, limitatamente alla installazione e al funzionamento di strumenti ed accessori per misure superficiali e profonde, strumentazioni e strutture per mire topografiche e radar e stazioni meteorologiche, sono effettuati previa comunicazione dell’Agenzia agli enti competenti.»;

r) al comma 1 dell’articolo 44 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all’articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).»;

s) al comma 2 dell’articolo 44 sono aggiunti i seguenti periodi:

«Per i comuni dotati di piano di governo del territorio (PGT), i titoli abilitativi edilizi, previa verifica di conformità delle suddette trasformazioni rispetto alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT prevista dall’articolo 57, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) tengono luogo dell’autorizzazione prevista al primo periodo. Per le trasformazioni d’uso del suolo che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la conformità alla componente del PGT prevista dall’articolo 57, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005 è certificata da un tecnico abilitato in allegato alla comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato.»;

t) dopo il comma 2 dell’articolo 44 è inserito il seguente:

«2 bis. L’autorizzazione per gli interventi di trasformazione d’uso del bosco ai sensi dell’articolo 43 tiene luogo dell’autorizzazione di cui al comma 2.»;

u) all’alinea del comma 3 dell’articolo 44, dopo le parole: «è rilasciata dai comuni interessati» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i casi di cui al comma 2,»;

v) al comma 4 dell’articolo 44, le parole: «nel comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 2 e 3»;

w) dopo il comma 6 bis dell’articolo 44 è aggiunto il seguente:

«6 ter. Gli interventi per la realizzazione da parte di ARPA delle reti di monitoraggio dei rischi naturali, limitatamente alla installazione e al funzionamento di strumenti ed accessori per misure superficiali e profonde, strumentazioni e strutture per mire topografiche e radar e stazioni meteorologiche, sono effettuati previa comunicazione dell’Agenzia agli enti competenti.»;

x) - y) omissis

z) dopo il comma 1 dell’articolo 47 è inserito il seguente:

«1 bis. L’ERSAF predispone annualmente un rapporto sullo stato delle foreste, ivi comprese indicazioni circa la protezione degli incendi boschivi e la difesa fitosanitaria dei boschi, e della filiera bosco legno – energia e lo trasmette alla competente commissione consiliare.»;

aa) al primo periodo del comma 7 dell’articolo 50, le parole: «denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività»;

bb) il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 50 è soppresso;

cc) al terzo periodo del comma 7 dell’articolo 50, le parole da: «secondo le procedure stabilite» a: «Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione)» sono soppresse;

dd) dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 54 è aggiunta la seguente:

«h bis) valorizzazione economica del legname, compatibilmente con la pianificazione forestale vigente;»;

ee) al comma 2 dell’articolo 64, dopo le parole: «demanio forestale regionale» è soppressa la parola: «e» e sono inserite le seguenti: «, la valorizzazione economica del legname,»;

ff) omissis

gg) al comma 1 dell’articolo 151, dopo le parole: «per attività agrituristiche si intendono le attività di» sono aggiunte le seguenti: «valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero»;

hh) al comma 4 dell’articolo 151, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quindici»;

ii) al comma 2 dell’articolo 152, le parole: «si svolge l’attività agricola» sono sostituite dalle seguenti: «si svolge l’attività agrituristica»;

jj) al comma 4 dell’articolo 153, le parole: «il SIARL» sono sostituite dalle seguenti: «le apposite banche dati regionali»;

kk) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 155 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a condizione che la loro destinazione all’attività agrituristica non comprometta l’esercizio dell’attività agricola.»;

ll) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 157 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Sono assimilati ai prodotti di origine locale, non propri, i capi di fauna selvatica oggetto di attività di controllo ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria). Tali capi sono utilizzati nel rispetto della disciplina sull’igiene degli alimenti.»;

mm) al comma 3 dell’articolo 157 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche se oltre i confini della Regione.»;

nn) il comma 3 dell’articolo 158 è sostituito dal seguente:

«3. All’ingresso principale della struttura agrituristica o comunque in una posizione ben visibile dall’esterno deve essere apposto almeno un cartello indicante il marchio, la denominazione dell’azienda agrituristica e i servizi offerti. Eventuali altri cartelli ritenuti utili per l’esercizio dell’attività possono essere posti sulle vie di accesso dell’azienda agrituristica, compreso l’eventuale divieto dell’esercizio venatorio.»;

oo) al comma 2 dell’articolo 161, le parole: «nonché delle competenti direzioni generali della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «delle competenti strutture della Giunta regionale, nonché degli altri enti e autorità competenti in materia di controllo sulle aziende agrituristiche.».

2. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell’articolo 59, dopo la parola: «serre» è inserita la seguente: «fisse»;

b) dopo il comma 1 bis dell’articolo 62 è inserito il seguente:

«1 ter. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, lettera a), del d.p.r. n. 380/2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente, nonché le serre mobili destinate ad uso temporaneo. Dette strutture sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l’installazione di dette strutture.».”

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