Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 12 - (Modifica alla l.r. 16/1999)

1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24 bis - (Misure di razionalizzazione della spesa)

1. All’ARPA si applicano, in relazione all’esercizio delle funzioni finanziate con quota parte del fondo sanitario regionale, le misure di contenimento della spesa previste per gli enti del servizio sanitario regionale, secondo modalità attuative stabilite da direttive della Giunta regionale.».”

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