Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 12 - (Modifiche alla l.r. 10/2009 in materia di canoni per utenze di acqua pubblica)

1. Alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 R (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli utenti di acqua pubblica sono tenuti al pagamento del canone nella misura intera, anche in caso di restituzione delle acque derivate con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate o in caso di riuso delle acque a circuito chiuso con reimpiego delle acque risultanti a valle del processo produttivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, determinando l’automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente, con effetto dall’annualità successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2011”.»;

b) dopo il comma 3 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L’importo dei canoni di cui al comma 1 non può essere inferiore al canone minimo stabilito, anno per anno, per ciascuna tipologia d’uso dell’acqua secondo quanto previsto ai commi 5 e 6. Tale disposizione si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, determinando l’automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente, con effetto dall’annualità successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2011”.»;

c) dopo il comma 4 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in atto in assenza di concessione per le quali sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria entro il termine di cui all’articolo 96, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), possono proseguire, fermo restando l’obbligo del pagamento anticipato del canone demaniale calcolato in ragione dei quantitativi d’acqua e dell’uso indicati nella domanda presentata. Resta salvo il potere dell’autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione in atto, qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici derivati e dell’equilibrio del bilancio idrico ovvero qualora non venga corrisposto il canone demaniale. L’avviso di pagamento del canone inviato dalla Regione non costituisce titolo per l’utilizzazione praticata in pendenza della concessione. La concessione può essere rilasciata, fermo restando l’obbligo della corresponsione del canone per l’uso effettuato, come sopra determinato, a far data dalla domanda presentata o dalla data di effettivo inizio dell’utilizzazione, se anteriore.»;

d) omissis”

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