Comma abrogato dall'art. 100, comma 2, della L.R. 16/07/2007, n. 15, così recitava:

"1. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze)(43), è apportata la seguente modifica:

a) dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:

“Art. 18-bis

(Standard qualitativi obbligatori minimi)

1. La Giunta regionale, con appositi regolamenti, indica gli standard qualitativi obbligatori minimi di cui agli articoli 4 e 13.

2. Con effetto dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, gli allegati A, B e C sono abrogati e i riferimenti agli allegati medesimi contenuti nella presente legge s'intendono effettuati ai regolamenti della Giunta.”."

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