Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 9 - (Modifica alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 dell’articolo 31 quinquies la parola “centottanta” è sostituita dalla seguente: “trecentosessanta”.”

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