Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 14 - (Modifiche all’art. 58 bis della l.r. 12/2005 e all’art. 11 della l.r. 4/2016)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell’articolo 58 bis, come inserito dall’articolo 7, comma 2, lettera g), della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua), le parole “interventi edilizi definiti dall’articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “interventi edilizi definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.p.r. 380/2001”.

2. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua) è apportata la seguente modifica:

a) ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 11 le parole “come definiti dall’articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 12/2005” sono sostituite dalle seguenti: “come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001”.”

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