Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, della L.R. 24/12/2012, n. 21 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 04/06/2013, n. 1, così recitava:

"1-quinquies. Nei comuni di cui al comma 1-quater, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia); sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012.”.

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