Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 3, della L.R. 04/06/2013, n. 1; modificato dall’art. 13, comma 1, della L.R. 26/05/2016, n. 14 e, successivamente, abrogato dall'art. 22, comma 1, della L.R. 14/11/2023, n. 4.

Ai sensi dell'art. 22, comma 4, della L.R. 4/2023, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal presente articolo.

L'articolo 25-bis così recitava:

"Art. 25-bis - (Disposizioni sanzionatorie)

1. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013 i comuni inadempienti sono esclusi dall’accesso al patto di stabilità territoriale per l’anno 2014.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 costituisce, fino all’approvazione del PGT, indicatore valutabile negativamente nell’indice sintetico di virtuosità dei comuni lombardi secondo le modalità indicate dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011).

3. In caso di mancata approvazione del PGT entro il 30 giugno 2014, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, nomina un commissario ad acta il quale dispone degli uffici tecnici comunali e regionali di supporto, ove necessario, nonché dei poteri idonei a completare la procedura di approvazione del piano. A seguito dell’approvazione definitiva del PGT, la pubblicazione ai sensi dell’articolo 13, comma 11, se non già intervenuta, è disposta d’ufficio dalla competente struttura della Giunta regionale.

4. Nei comuni che entro il 30 giugno 2014 non hanno approvato il PGT, dal 1° luglio 2014 e fino all’approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 12, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:

a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c);

b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;

c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati e convenzionati entro il 30 giugno 2014, con convenzione non scaduta.”

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