N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articoli abrogati dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitavano:

“Art. 11 - (Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia”)

1. Alla l.r. 1/2007 è apportata la seguente modifica:

a) lettera abrogata dalla L.R. 19/02/2014, n. 11

 

Art. 12 - (Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 “Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”)

1. Alla l.r. 11/2001 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 8 dell’articolo 4 sono aggiunte, in fine, le parole: “, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d’antenna non superiori a 7 watt.”.

 

Art. 13 - (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava”)

1. Alla l.r. 14/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell’articolo 38 è sostituito dal seguente:

“1. Per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale, qualora risulti impossibile o eccessivamente oneroso reperire sul mercato materiale idoneo, può essere consentita l’estrazione di sostanze di cava in ambiti estrattivi non previsti dai piani fino all’integrazione dei quantitativi occorrenti; in tal caso l’autorizzazione o la concessione spetta al dirigente della competente struttura regionale, sentita la provincia competente. Il ricorso agli ambiti estrattivi sopra richiamati è consentito previa verifica della disponibilità di materiali inerti provenienti da attività di lavorazione di materiali di prima categoria di cui al r.d. 1443/1927, purché sia dimostrata l’idoneità all’impiego di tale materiale ed alle condizioni di cui al precedente articolo 25.”.”

Dalla redazione