Articolo abrogato dall’art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15, così recitava:

“Art. 32 - Ricorsi

1. In Merito alle controversie concernenti la presentazione e l'accettazione delle liste, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle elezioni. Il giorno successivo la commissione delibera sui ricorsi e notifica ai delegati di lista le decisioni adottate.

2. In merito alle controversie concernenti le operazioni elettorali, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla commissione provinciale o circondariale per l'artigiano entro il quinto giorno successivo all'evento che ha determinato la controversia.

3. Contro le decisioni della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato i medesimi interessati possono ricorrere al Presidente della Giunta Regionale entro il terzo giorno successivo alla notifica della decisione stessa.”

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