N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15 e abrogato dall’art. 55, comma 6, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, così recitava:

“Art. 9 - Modificazioni, cancellazioni, revisioni dell'albo

1. Le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese individuali e delle società iscritte all'albo, nonché dei soggetti iscritti nella separata sezione, debbono essere comunicate alla commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Per gli atti delle società soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ovvero soggetti a registrazione presso l'ufficio del registro, tale termine decorre dalla data di detta iscrizione.

3. La cessazione dell'attività dell'impresa deve essere denunciata entro il termine di trenta giorni dalla relativa data. La cancellazione delle società iscritte nel registro delle imprese deve essere denunciata alla commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dalla data del Decreto del tribunale concernente la cancellazione da detto registro.

4. Le imprese, qualora non abbiano già provveduto in questo senso, sono tenute a comunicare annualmente le modificazioni intervenute nel corso dell'anno solare precedente nel numero degli addetti distinti per collaboratori familiari, dipendenti e soci.

5. La commissione provinciale per l'artigianato ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio. Ogni trenta mesi la commissione provinciale per l'artigianato provvede alla revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni ed udendo le organizzazioni sindacali dell'artigianato operanti nella provincia o nel ed aderenti a 9 confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro. Il provvedimento di cancellazione viene disposto dalla commissione provinciale per l'artigianato sentito, in ogni caso, l'interessato, che può opporre controdeduzioni. Restano salve le vie di ricorso amministrativo e di impugnazione stabilite dalla legge.

6. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

7. La cancellazione dall'albo, salvo il caso di cessazione dell'attività non comporta la cancellazione dell'impresa dal registro delle ditte tenuto dalla CCIAA.

8. Sono fatte, in ogni caso, salve le particolari fattispecie regolate dal terzo comma e quinto comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

9. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno validità anche per i consorzi e le società consortili iscritti alla sezione separata dell'albo.

10. La commissione provinciale per l'artigianato dispone d'ufficio la cancellazione della separata sezione dell'albo di consorzi e società consortili, allorché si sia accertato che gli stessi non assolvono o non perseguono più le proprie funzioni e scopi.”

Dalla redazione