N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/03/1984, n. 14, così recitava:

"Art. 8

1. Le osservazioni, opposizioni ed i pareri di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7, se riferiti ad esigenze di protezione delle bellezze naturali e panoramiche relative ad aree non vincolate a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, debbono essere presentate in copia anche alla giunta regionale.

2. Il presidente della giunta regionale o l’assessore competente, se delegato, ove ritenga che il piano attuativo risulti pregiudizievole o insufficiente ai fini della tutela delle bellezze naturali e panoramiche può esercitare i poteri di cui all’art. 8 della legge citata al comma precedente e trasmettere gli atti alla commissione provinciale competente ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 9 della legge medesima.

3. L’approvazione del piano attuativo resta sospesa durante i tre mesi di cui al succitato art. 9 quando siano esercitati dalla regione i poteri di cui al precedente comma; ove entro tale termine intervenga il parere favorevole all’apposizione del vincolo l’approvazione definitiva è soggetta alla procedura speciale di cui al titolo III."

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