Articolo abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/03/1984, n. 14, così recitava:

"Art. 4

1. Entro cinque giorni da quello in cui sono divenute esecutive, le deliberazioni comunali debbono essere:

a) depositate nella segreteria del comune, per trenta giorni consecutivi, insieme agli allegati perché chiunque possa prenderne visione;

b) affisse nell’albo comunale, per lo stesso periodo;

c) trasmesse insieme agli allegati alla giunta regionale, all’organismo comprensoriale, nonché alla comunità montana - se il piano interessa aree comprese in tutto o in parte nel territorio montano - qualora siano assoggettate a vincoli idrogeologici e boschivi;

d) trasmesse insieme con gli allegati alle amministrazioni statali competenti se si tratta di piani per l’edilizia economica e popolare interessanti aree soggette a vincoli artistici o militari a norma della legislazione vigente o che siano in uso alle amministrazioni stesse."

Dalla redazione