Articolo abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/03/1984, n. 14, così recitava:

"Art. 16

1. Per i piani di lottizzazione l’approvazione definitiva ai sensi della presente legge sostituisce il nulla - osta previsto dall’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

2. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo, ovvero la deliberazione della giunta regionale nel caso di cui al precedente art. 15, se relative a piani di iniziativa pubblica sono pubblicate per estratto sul bollettino ufficiale della regione anziché sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana."

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