N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/03/1984, n. 14, così recitava:

"Art. 12

1. Entro cinque giorni da quello in cui sono divenute esecutive, a seguito del controllo di legittimità , le deliberazioni di approvazione dei piani attuativi indicati nel quarto comma del precedente art. 1 sono trasmesse alla giunta regionale, unitamente ai pareri e alle osservazioni ed opposizioni presentate.

2. Il presidente della giunta regionale, o l’assessore competente, se delegato, su conforme deliberazione della giunta può entro centoventi giorni dal ricevimento chiedere al comune la modifica dello strumento attuativo, ovvero l’integrale rielaborazione del medesimo in relazione:

a) al rispetto delle leggi e dei regolamenti;

b) alla coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici generali comunali e comunitari, nonché con quelle degli atti di pianificazione regionale e comprensoriale;

c) alla compatibilità con gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente, delle esigenze della viabilità e della fruibilità delle aree ed opere di urbanizzazione."

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