Articolo abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/03/1984, n. 14, così recitava:

"Art. 9

1. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente art. 6, anche in mancanza dei pareri ivi previsti salvo che questi siano vincolanti, il consiglio comunale decide sulle osservazioni e opposizioni e approva il piano motivando eventuali difformità dai pareri stessi.

2. Quando sono previsti pareri vincolanti il consiglio comunale assume i provvedimenti di cui al precedente comma soltanto dopo aver ottenuto tali pareri in senso favorevole, adeguando ad essi, ove richiesto, il contenuto del piano.

3. La deliberazione di approvazione del piano che conclude la procedura ordinaria acquista efficacia dopo il controllo effettuato ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62."

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