Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 12/03/1984, n. 15, così recitava:

"Art. 13

1. La disposizione contenuta alla lettera a) dell'art. 36 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, è così sostituita:

a) estratto del programma pluriennale di attuazione, di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive norme regionali di attuazione, per la parte eventualmente interessata dal piano di lottizzazione.

2. La disposizione contenuta alla lettera h) dell’articolo 36 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, è così sostituita:

h) progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, con la individuazione delle aree di uso pubblico e di quelle da cedere in proprietà al comune, con l’indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere, nonché con l’indicazione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, della volumetria prevista per ciascun edificio destinato alla residenza e della superficie lorda di pavimento prevista per ciascuna costruzione od impianto destinati ad usi diversi nell’ambito della volumetria e superficie complessiva del piano."

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