N20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 12/03/1984, n. 15, così recitava:

"Art. 19

1. Le aree espropriate ai sensi del sesto comma dell’art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, se destinate ad insediamenti residenziali, sono utilizzate:

a) per interventi di edilizia residenziale pubblica previa inclusione nel relativo piano di zona e con applicazione di quanto disposto all’undicesimo comma dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

b) per attrezzature e servizi pubblici previa adozione delle necessarie varianti degli strumenti urbanistici generali;

c) per edilizia convenzionata ex artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 da realizzarsi da parte dei concessionari che si rendono assegnatari in base ad asta pubblica.

2. Le aree destinate ad impianti produttivi sono utilizzate secondo le disposizioni di cui all’art. 27, sesto, settimo ed ottavo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni."

Dalla redazione