Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 12/03/1984, n. 15, così recitava:

"Art. 19

1. Le aree espropriate ai sensi del sesto comma dell’art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, se destinate ad insediamenti residenziali, sono utilizzate:

a) per interventi di edilizia residenziale pubblica previa inclusione nel relativo piano di zona e con applicazione di quanto disposto all’undicesimo comma dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni;

b) per attrezzature e servizi pubblici previa adozione delle necessarie varianti degli strumenti urbanistici generali;

c) per edilizia convenzionata ex artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 da realizzarsi da parte dei concessionari che si rendono assegnatari in base ad asta pubblica.

2. Le aree destinate ad impianti produttivi sono utilizzate secondo le disposizioni di cui all’art. 27, sesto, settimo ed ottavo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni."

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino