N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 12/03/1984, n. 15, così recitava:

"Art. 16

1. I programmi pluriennali di attuazione, in coerenza con i piani e programmi regionali e comprensoriali esistenti nonché con le previsioni di spesa comunali, devono:

a) individuare le aree per le quali, in relazione ai fabbisogni dimostrati per l’arco temporale considerato, s’intende procedere all’attuazione, mediante concessione, delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, anche in base ai piani particolareggiati e ai piani di lottizzazione;

b) prevedere le misure e gli interventi necessari per garantire o migliorare la tutela e l’utilizzazione sociale dei beni paesaggistici e ambientali e del patrimonio naturale;

c) determinare gli interventi necessari alla dotazione delle opere e delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria relativa ai fabbisogni pregressi e a quelli conseguenti alla realizzazione delle previsioni di piano, in base ai rapporti e quantità stabiliti dal piano e comunque non inferiori a quelli prescritti dalla legge regionale 15 aprile 1975, n. 51;

d) coordinare i programmi di attuazione dei piani per l’edilizia economica e popolare di cui all’art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 con la generale programmazione urbanistica del comune;

e) coordinare gli interventi ed i piani attuativi di cui al precedente punto a), in relazione alle infrastrutture, opere ed aree di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) determinare le spese occorrenti per l’acquisizione delle aree e per le sistemazioni necessarie all’attuazione delle previsioni oggetto del programma stesso;

g) stabilire criteri e modalità di attuazione degli interventi nonché i termini entro i quali gli interessati devono chiedere la concessione o presentare il piano di lottizzazione, ferma in ogni caso l’applicazione del penultimo ed ultimo comma dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

2. I nuovi programmi pluriennali o i programmi contenenti modifiche devono documentare lo stato di attuazione dei programmi precedenti."

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