Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 12/03/1984, n. 15, così recitava:

"3. Non sono subordinate al programma pluriennale di attuazione le concessioni relative alla realizzazione di opere e di interventi da effettuarsi ai sensi dell’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali."

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