Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 12/03/1984, n. 15, così recitava:

"2. Sono subordinati ai programmi pluriennali di attuazione gli interventi interessanti le zone e le aree interne ed esterne al perimetro del centro edificato di cui all’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni urbanistiche e le relative urbanizzazioni."

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