Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 12/03/1984, n. 15, così recitava:

"Art. 4.

1. Al primo comma dell’articolo 18 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 le parole “entro sei mesi” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 1978”.

2. Il comma undicesimo dell’articolo 18 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 60 è sostituito dal seguente:

“11. Le deliberazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 devono essere adottate entro il 31 dicembre 1978. Fino a tale data conservano efficacia i programmi pluriennali già approvati, salvo che sia stato approvato un nuovo programma pluriennale di attuazione, e l’efficacia dei programmi scaduti può essere prorogata per un periodo di tempo non eccedente la data stessa”."

Dalla redazione