Articolo abrogato dall’art. 7, comma 2, della L.R. 21/05/2020, n. 11, così recitava:

“Art. 2 - (Ristorazione offerta dalle aziende agrituristiche in modalità con consegna a domicilio per la durata dello stato di emergenza da COVID-19)

1. Per la durata dello stato di emergenza da COVID-19 dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, alle aziende agrituristiche è consentito lo svolgimento dell'attività di ristorazione in modalità con consegna a domicilio, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 151, comma 2, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).”

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