Articolo abrogato dal Regolam. R. 20/12/2017, n. 5, così recitava:

“Articolo 3 - (Procedimenti esclusi)

1. Sono esclusi dall'obbligo di versamento delle tariffe i provvedimenti in materia di agricoltura specificamente individuati in tabella stante l'interesse pubblico a non aggravare le relative procedure tenuto conto della natura dei soggetti istanti nonché della ridotta remuneratività del settore produttivo.”

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