Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 81 così recitava: “Articolo 81 - (Strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente) - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti:

a) degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della legge stessa;

b) dei seguenti strumenti urbanistici purché adottati entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

1) strumenti urbanistici generali di Comuni che ne siano ancora sprovvisti, ferme restando le limitazioni all'attività edilizia di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1992 n. 30 (interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione);

2) varianti integrali agli strumenti urbanistici generali non ancora adeguati agli standard urbanistici e come tali soggetti a revisione a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7 (norme per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici e per la concessione ai Comuni dei relativi contributi), ferme restando le limitazioni all'attività edilizia di cui all'articolo 3 della l.r. 30/1992;

3) varianti integrali agli strumenti urbanistici generali per i quali sia già infruttuosamente decorso il termine di dieci anni dalla data della loro approvazione e come tali soggetti a revisione a norma dell'articolo 1 della l.r. 7/1974 come sostituito dall'articolo 4 della l.r. 30/1992;

4) varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 6 (norme per l'aggiornamento e l'applicazione del Piano territoriale di coordinamento paesistico), contenente norme relative alla formazione della disciplina paesistica, e di cui all'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1993 n. 25 (disciplina urbanistica relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente), contenente norme relative alla formazione della disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) dei seguenti strumenti urbanistici, ancorché adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge:

1) varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati a norma della legislazione previgente, ferme restando, in quanto applicabili, le limitazioni di cui all'articolo 6 della l.r. 30/1992;

2) strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di strumento urbanistico generale approvato a norma della legislazione previgente, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della l.r. 30/1992 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 settembre 1994 n. 53 (modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992 n. 30);

d) delle istanze di nulla-osta al rilascio di concessione edilizia in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali approvati a norma della legislazione previgente.

2. È facoltà del Comune procedere, anche prima della scadenza del semestre di cui al comma 1, lettera b), alla formazione del PUC a norma della presente legge, ferme restando, nelle ipotesi di cui ai nn. 1) e 2) della medesima lettera, le limitazioni all'attività edilizia ivi rispettivamente richiamate da applicarsi fino all'esito positivo del controllo provinciale sul relativo progetto definitivo a norma dell'articolo 40.

3. Non può essere accertata l'adeguatezza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, quarto comma e seguenti, della l.r. 7/1974, come sostituito dall'articolo 4 della l.r. 30/1992, degli strumenti urbanistici generali approvati a norma della legislazione previgente, alla scadenza del rispettivo decennio.”

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