Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 87 così recitava: “Articolo 87 - (Concessione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici) - 1. Le funzioni di concessione ai Comuni dei contributi per la formazione di strumenti urbanistici ai sensi e per gli effetti della legge regionale 2 maggio 1990 n. 31 (norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici) e successive modificazioni sono trasferite alle Province che vi provvedono avvalendosi delle somme che la Regione annualmente stanzia a tal fine con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ripartisce la somma di cui al comma 1 fra le Province in proporzione del numero dei rispettivi Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

3. Al termine di ogni anno le Province trasmettono alla Regione una relazione consuntiva e certificativa delle domande ricevute e dei contributi concessi ai sensi del comma 1, anche ai fini della determinazione della somma da stanziarsi per il successivo esercizio finanziario.

4. Restano di competenza regionale le funzioni di:

a) concessione dei contributi richiesti alla Regione prima della entrata in vigore della presente legge;

b) erogazione delle seconde rate dei contributi concessi dalla Regione;

c) declaratoria della decadenza, ai sensi degli articoli 5 e 7 della l.r. 31/1990, dei contributi concessi dalla Regione.

5. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato domanda di contributo per la formazione di uno strumento urbanistico generale previsto dalla legislazione previgente, entro tre mesi da tale data possono comunicare alla Regione la propria intenzione di utilizzare il contributo richiesto per l'elaborazione del PUC. In tal caso la Regione rimette gli atti relativi alla Provincia competente per territorio la quale, ferma restando la data di ammissione delle domande stesse agli effetti del riconoscimento del relativo diritto, provvede ai sensi del comma 1.

6. La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata anche nei confronti dei contributi che siano già stati concessi con conservazione del diritto all'erogazione della seconda rata da parte della Regione. In questo caso il termine di decadenza opera decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nel caso previsto dall'articolo 82, comma 1, i Comuni conservano il diritto all'erogazione della seconda rata del contributo che abbiano già eventualmente ottenuto a norma della l.r. 31/1990 per la formazione dello strumento urbanistico generale.

8. Ai fini della concessione dei contributi, a norma del comma 1 per la formazione dei PUC, come trasmissione del piano, agli effetti del disposto di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 31/1990, si intende l'inoltro del progetto preliminare alla Regione ed alla Provincia ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera c).

9. In deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 4, della l.r. 31/1990, i contributi già decaduti per infruttuosa scadenza del termine stabilito dal comma 1 del medesimo articolo possono essere rinnovati, salvo conguaglio delle somme già erogate e non ancora restituite, qualora il Comune:

a) proceda alla formazione del PUC ed al conseguente invio del progetto preliminare entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) abbia proceduto alla trasmissione dello strumento urbanistico generale per la cui formazione aveva ottenuto il contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge o vi provveda entro un anno dalla relativa data.”

Dalla redazione