Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 67 così recitava: “Articolo 67 - (Disposizioni finanziarie) - 1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province dalla presente legge viene stanziata annualmente una somma, da ripartirsi fra le relative Amministrazioni, con deliberazione della Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

a) cinquanta per cento in proporzione al numero dei Comuni facenti parte della Provincia;

b) trenta per cento in proporzione alla superficie del rispettivo territorio;

c) venti per cento in proporzione alla popolazione censita con riferimento al rispettivo territorio.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997:

a) riduzione di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0597 "Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Province in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia";

b) riduzione di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine";

c) istituzione del capitolo 0598 "Fondo per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province in materia di pianificazione territoriale e di urbanistica" con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 87, commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento di lire 188.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1997 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 1020 "Fondo da trasferire alle Province per la concessione dei contributi ai Comuni per la formazione degli strumenti urbanistici generali e dei piani particolareggiati di risanamento conservativo dei centri storici", con lo stanziamento di lire 188.000.000 in termini di competenza e di cassa.

4. Per il finanziamento delle funzioni di competenza regionale relative alla concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 87, comma 4, continuano ad essere utilizzati i capitoli 1000 e 1005 dello stato di previsione della spesa, fino all'esaurimento della loro funzione.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”

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