N74 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 75 così recitava: “Articolo 75 - (Progetti di recupero paesistico-ambientale) - 1. Il PTCP può essere attuato mediante progetti di recupero paesistico-ambientale che sono strumenti operativi da promuovere con riferimento a singole situazioni di degrado o nelle quali si renda opportuno addivenire al miglioramento della qualità complessiva dell'ambiente e dei modi della sua fruizione attraverso specifici interventi.

2. Tali progetti contengono gli elementi grafici, normativi e finanziari necessari per consentire l'attuazione degli interventi individuati dai progetti stessi con riferimento ai diversi assetti previsti dal PTCP, garantendo altresì gli opportuni raccordi con la strumentazione urbanistica comunale.

3. I progetti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale, anche su iniziativa delle Province e degli Enti locali interessati, e sono pubblicati secondo le procedure stabilite dall'articolo 70, comma 1.

4. Tali progetti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentito il Comitato tecnico urbanistico nei successivi novanta giorni dal ricevimento dei pareri previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate.

5. Le deliberazioni di approvazione dei progetti di recupero sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'articolo 15, commi 9 e 10.

6. Le indicazioni dei progetti di recupero paesistico-ambientale prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti di pianificazione del territorio previsti dalla presente legge.

7. Ove occorra e ne sussistano i presupposti, in sede di approvazione dei progetti di recupero paesistico-ambientale può essere dichiarata la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità ed urgenza delle opere dallo stesso previste, in conformità alle leggi vigenti in materia.”

Dalla redazione