N68 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 62 così recitava: “Articolo 62 - (Comitato tecnico misto per l'esame degli atti di pianificazione territoriale) - 1. Fino alla costituzione di un unico Comitato tecnico regionale a carattere consultivo, è istituito un Comitato tecnico misto ai fini della valutazione in sede istruttoria del PTR e, per quanto di competenza della Regione, dei PTC provinciali, dei PUC nel caso previsto dall'articolo 39, comma 5, nonché di ogni altro atto di pianificazione che, per le sue implicazioni interdisciplinari, il Presidente del Comitato stesso ritenga di sottoporre al parere di tale organo.

2. Detto Comitato è composto da:

a) l'Assessore all'Urbanistica, con funzioni di Presidente;

b) i dirigenti generali preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni centrali a vario titolo interessati, assistiti dai dirigenti delle rispettive strutture da essi designati;

c) il dirigente della struttura competente in materia di pianificazione territoriale;

d) quattro membri del Comitato tecnico urbanistico previsto dalla legge regionale 24 marzo 1983 n. 9 (composizione, competenze e funzionamento del Comitato Tecnico Urbanistico) e successive modificazioni, designati dal Presidente del Comitato stesso tra gli esperti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f), di tale legge;

e) due membri del Comitato tecnico regionale previsto dall'articolo 8 della legge regionale 20 aprile 1994 n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale), designati dal Presidente del Comitato stesso tra gli esperti di cui al comma 3, lettera c), del medesimo articolo;

f) due membri del Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino, previsto dall'articolo 9 della l.r. 9/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, designati dal Presidente del Comitato stesso tra gli esperti di cui al comma 4, lettera d), del medesimo articolo;

g) due membri del Comitato tecnico per l'ambiente, previsto dall'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) e successive modificazioni, designati dal Presidente del Comitato stesso tra gli esperti di cui al comma 1, lettere da m) ad an), del medesimo articolo;

h) il Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono individuati anche i dirigenti generali di cui al comma 2, lettera b), il Vice Presidente del Comitato scelto fra di essi, nonché il segretario ed i relatori scelti tra i dipendenti, di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale, delle strutture competenti in materia di pianificazione territoriale, di urbanistica e di valutazione di impatto ambientale.

4. I pareri sono espressi a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Ai componenti del Comitato di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2, per la partecipazione alle riunioni ed ai sopralluoghi del Comitato spettano i compensi ed i trattamenti stabiliti dalla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20). A questi effetti il Comitato è incluso nell'elenco di cui alla relativa tabella C.”

Dalla redazione