N55 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 47 così recitava: “Articolo 47 - (Termini per la formazione e la revisione del Piano urbanistico comunale nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti) - 1. Con riferimento al PUC dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:

a) i termini per l'espressione da parte della Regione e della Provincia dei pareri sul progetto preliminare, a norma dell'articolo 39, comma 4, nonché dei pareri sulle varianti al PUC, a norma dell'articolo 44, comma 8, sono elevati a centottanta giorni;

b) sono raddoppiati i termini:

1) di adozione da parte del Comune del progetto definitivo a norma dell'articolo 40, comma 1, lettera c);

2) di deposito e presentazione di osservazioni avverso il progetto definitivo di PUC a norma dell'articolo 40, comma 2, e di pronuncia sulle stesse a norma del comma 4, lettera a), del medesimo articolo;

3) di formulazione da parte della Provincia dei rilievi di cui all'articolo 40, comma 6;

4) di adeguamento del PUC da parte del Comune ai rilievi della Provincia a norma dell'articolo 40, comma 7;

5) di esercizio del controllo finale del PUC da parte della Provincia a norma dell'articolo 40, comma 8;

6) di deposito e presentazione di osservazioni avverso le varianti al PUC, a norma dell'articolo 44, comma 3, e di pronuncia sulle stesse a norma del comma 4, del medesimo articolo;

7) di revisione da parte del Comune del PUC a norma dell'articolo 46, comma 2.”

Dalla redazione