Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 15 così recitava: “Articolo 15 - (Procedimento di approvazione del Piano territoriale regionale) - 1. Il progetto del piano adottato a norma dell'articolo 14 viene notificato alle Province, agli Enti Parco, alle Comunità Montane ed ai Comuni. Esso viene inoltre notificato alle Pubbliche Amministrazioni interessate, ivi comprese le Regioni limitrofe perché esprimano il proprio parere da inviare alla Regione nel termine a tal fine assegnato.

2. Le Province, ricevuto il progetto, lo pubblicano per quarantacinque giorni agli effetti della presentazione di osservazioni da parte delle Associazioni od Organismi di rappresentanza degli interessi ambientalistici, economici, professionali e culturali.

3. Le Province, gli Enti Parco, le Comunità Montane e i Comuni possono formulare osservazioni e proposte specificative con atto deliberativo motivato.

4. Le deliberazioni delle Province, degli Enti Parco, delle Comunità Montane e dei Comuni e le osservazioni degli altri soggetti di cui al comma 2 sono inviate alla Regione entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del progetto di piano o dalla data di inizio della sua pubblicazione.

5. Gli atti pervenuti a norma dei commi 1 e 4 sono sottoposti al vaglio della Commissione di lavoro di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), che redige un documento di valutazione e di sintesi delle osservazioni ricevute.

6. La Giunta regionale, avuto riguardo al documento di cui al comma 5, presenta al Consiglio regionale la proposta di approvazione del PTR, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62 e del Comitato della programmazione, nonché dell'assenso delle Amministrazioni ed Aziende Autonome dello Stato o Enti di gestione, qualora il piano incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile.

7. L'assenso di cui al comma 6 si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine stabilito all'atto dell'adozione, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.

8. Il PTR approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro i successivi sessanta giorni.

9. Un esemplare del piano con i relativi allegati è notificato alle Province, nonché ad ogni Comune il quale provvede a depositarlo a permanente libera visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

10. La deliberazione di approvazione del piano è pubblicata, unitamente al relativo elaborato di sintesi, sul B.U.R.L.. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

11. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione sul B.U.R.L..”

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