Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
2. Le Province, ricevuto il progetto, lo pubblicano per quarantacinque giorni agli effetti della presentazione di osservazioni da parte delle Associazioni od Organismi di rappresentanza degli interessi ambientalistici, economici, professionali e culturali.
3. Le Province, gli Enti Parco, le Comunità Montane e i Comuni possono formulare osservazioni e proposte specificative con atto deliberativo motivato.
4. Le deliberazioni delle Province, degli Enti Parco, delle Comunità Montane e dei Comuni e le osservazioni degli altri soggetti di cui al comma 2 sono inviate alla Regione entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del progetto di piano o dalla data di inizio della sua pubblicazione.
5. Gli atti pervenuti a norma dei commi 1 e 4 sono sottoposti al vaglio della Commissione di lavoro di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), che redige un documento di valutazione e di sintesi delle osservazioni ricevute.
6. La Giunta regionale, avuto riguardo al documento di cui al comma 5, presenta al Consiglio regionale la proposta di approvazione del PTR, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62 e del Comitato della programmazione, nonché dell'assenso delle Amministrazioni ed Aziende Autonome dello Stato o Enti di gestione, qualora il piano incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile.
7. L'assenso di cui al comma 6 si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine stabilito all'atto dell'adozione, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.
8. Il PTR approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro i successivi sessanta giorni.
9. Un esemplare del piano con i relativi allegati è notificato alle Province, nonché ad ogni Comune il quale provvede a depositarlo a permanente libera visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.
10. La deliberazione di approvazione del piano è pubblicata, unitamente al relativo elaborato di sintesi, sul B.U.R.L.. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
11. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione sul B.U.R.L..”
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
17/04/2024
- Bonus edilizi, 15 mld di truffe da Italia Oggi
- Sisma 2012, più tempo per rendicontare i lavori da Italia Oggi
- Per rinunciare al 110% in condominio serve la maggioranza da Italia Oggi
- Giurisprudenza casa: determinabilità dell'oggetto di un contratto preliminare da Italia Oggi
- Pnrr, piani urbani al rush finale da Italia Oggi
- Sicurezza, il Sal tiene aperto il cantiere da Italia Oggi