Articolo abrogato dalla L.R. del 13/03/2014 n. 5. L’articolo 2 così recitava: “Art. 2 - (Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003 n. 8) - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 8 "Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive)" sono inseriti i seguenti commi:

"1 bis. Qualora esigenze eccezionali lo rendano necessario, la Giunta regionale può autorizzare integrazioni alle comunicazioni di cui al comma 1 relativamente alle determinazioni delle tariffe.

1 ter. Per gli anni successivi al 2004, la Giunta regionale può modificare, con proprio provvedimento, il termine di cui al comma 1.".”

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