N21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 3, comma 5, della L.R. 06/04/2017, n. 7, così recitava:

“Art. 12 (Istituzione della sezione VAS nel Comitato tecnico regionale per il territorio)

1. È istituita la sezione per la VAS del Comitato tecnico regionale per il territorio regolato dalla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La sezione è composta da:

a) il direttore del dipartimento competente in materia di ambiente con funzioni di Presidente o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, con funzioni di Vice Presidente o suo delegato;

c) il direttore del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e paesistica o un suo delegato e il direttore competente nella materia del piano o programma soggetto a VAS o loro delegati;

d) sei dirigenti delle strutture regionali aventi competenza giuridica in materia ambientale, di biodiversità, di assetto del territorio, di tutela del paesaggio, di agricoltura, di gestione delle risorse idriche o loro delegati;

e) cinque esperti scelti tra persone di elevato livello scientifico e provata esperienza nelle seguenti discipline: pianificazione e processi di valutazione ambientale, ingegneria ambientale, biodiversità, mobilità ed infrastrutture, sociologia.

3. La sezione esprime parere obbligatorio sui piani ed i programmi assoggettati a VAS di competenza regionale ai sensi dell’articolo 5 e svolge compiti di supporto nei casi di richiesta da parte dell’autorità competente. La sezione può essere convocata insieme alla sezione per la pianificazione territoriale e urbanistica per l’esame di piani urbanistici o territoriali soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che richiedono una valutazione congiunta. La segreteria della sezione VAS ha sede presso il dipartimento competente in materia di ambiente. Il funzionamento della sezione è disciplinato dalla L.R. 11/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da apposito regolamento recante le modalità operative e le disposizioni per lo svolgimento delle sedute.”

Dalla redazione