Articolo abrogato dall’art. 50, comma 1, della L.R. 24/12/2013, n. 43, così recitava:

"Art. 62 - Potere sostitutivo

1. Nei casi di inadempienza da parte di una Provincia alle funzioni attribuite ai sensi della presente legge, la Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 63 dello Statuto Regionale, diffida la Provincia medesima, sentito il Comitato Istituzionale, a provvedere entro un termine non inferiore a novanta giorni.

2. Nel caso di persistente inadempienza la Regione assegna un ulteriore termine non inferiore a sessanta giorni, decorso inutilmente il quale, sentita l'Amministrazione inadempiente, provvede al recupero dei fondi eventualmente trasferiti ed esercita il potere sostitutivo secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. Gli oneri economici derivanti dall'esercizio del potere sostitutivo sono imputati all'Amministrazione inadempiente."

Dalla redazione