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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 20 - Contenuti e approvazione del conto consuntivo
1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, del conto del patrimonio, del conto economico e di una relazione sulla situazione amministrativa.
2. Il conto consuntivo degli enti strumentali è redatto in conformità ad uno schema-tipo, valido per uno o più enti strumentali, approvato dalla Giunta regionale.
3. Lo schema-tipo è predisposto dalla Giunta regionale attenendosi ai criteri prescritti per il rendiconto regionale dal Titolo III della L.R. 4 novembre 1977, n. 42 in materia di bilancio e contabilità regionale, nonché dalla normativa comunitaria in materia.
4. Il progetto di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposto dall'organo esecutivo all'esame del revisore dei conti almeno trenta giorni prima del termine di cui al 7° comma.
5. La relazione illustrativa deve riguardare i dati sull'andamento della gestione dell'ente nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio, che incidono sul conto consuntivo.
6. Il revisore dei conti redige apposita relazione, da allegare al predetto progetto, contenente le indicazioni previste dal Codice Civile e in particolare l'attestazione sulla corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, le valutazioni sulla regolarità ed economicità della gestione nonché eventuali indicazioni circa il miglioramento tecnico-finanziario della gestione.
7. Il conto consuntivo è approvato dal competente organo dell'ente strumentale entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.
8. La relativa deliberazione, corredata della relazione dell'organo esecutivo e di quella del revisore dei conti, viene trasmessa alla Giunta regionale.
9. Il presidente dell'organo esecutivo o il direttore generale e il revisore dei conti trasmettono alla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, le relazioni rispettivamente dell'organo esecutivo e del collegio.”
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