Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Articolo abrogato dalla L.R. del 07/02/2012 n.2. L’articolo 8 così recitava: “1. Al fine di razionalizzare l’amministrazione del patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione Liguria, la Giunta regionale stabilisce indirizzi in materia di acquisizione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare dei suddetti enti. 2. Gli enti di cui al comma 1 e le società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione sono tenuti a comunicare annualmente alla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio i dati relativi ai beni del proprio patrimonio, secondo le modalità e le tempistiche indicate dalla Giunta reg.. 3. Ai fini dell’alienazione dei beni inclusi nel Piano di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla L.133/2008, la stima è effettuata dagli uffici regionali, da enti strumentali della Regione, da società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, da agenzie statali abilitate a tale funzione o da enti o istituti universitari. Allorquando lo richiedano ragioni di urgenza o di complessità della stima, la stessa può essere affidata ad un professionista privato, che redige apposita perizia giurata; il professionista è individuato in base alla normativa in materia di contratti pubblici. 4. Ad avvenuta entrata in vigore della legge regionale di bilancio, gli enti pubblici o i soggetti privati possono, in relazione “ai beni di cui al comma 2 ed” ai beni riportati nel Piano di cui al c. 3, per i quali è prevista l’alienazione e per i quali non sia ancora stata avviata l’asta pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, con contestuale impegno di partecipazione all’asta pubblica, avente validità non inferiore a 180 giorni, che deve essere sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al c.3, 1° periodo, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della proposta medesima. 5. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto di cui al comma 4 risulti congruo, il medesimo costituirà base d’asta ai fini dell’espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica. 6. Le disposizioni di cui ai c. 3, 4 e 5 si applicano anche alle operazioni di permuta previste dall’art. 19 L.R. 21/07.
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