Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, della L.R. 29/12/2021, n. 22, così recitava:

"Art. 2 - (Certificazione dei risultati di riciclaggio conseguiti)

1. I risultati di effettivo riciclaggio, a partire dal 2017, con riferimento all’anno precedente, saranno certificati dall’Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all’articolo 36 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al documento “Scelta del metodo di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti dalla direttiva quadro rifiuti 2008/98/Ce” del 30 ottobre 2013 diffuso dal Ministero per l’ambiente.

2. L’Osservatorio regionale sui rifiuti raccoglie, analizza e certifica i dati relativi alla filiera dei rifiuti con riferimento alle fasi della raccolta, del recupero, del trattamento e smaltimento, al fine di fornire informazioni trasparenti sul percorso dei rifiuti e sulla resa economica degli stessi.

3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento:

a) la tipologia dei dati che il gestore affidatario del servizio comunale di raccolta dei rifiuti deve trasmettere ai fini di cui al comma 2;

b) le tempistiche e le modalità di trasmissione dei dati;

c) le tempistiche e le modalità di pubblicazione dei dati.

4. I dati di cui al comma 2 saranno resi disponibili a partire dall’anno 2017 con riferimento all’anno precedente.

5. Nell’ambito dei programmi organizzativi di cui all’articolo 1 deve, in ogni caso, essere assicurata la compatibilità con gli indirizzi definiti da Città metropolitana e province, qualora approvati, in merito alla transizione fra servizio organizzato su base comunale e servizio organizzato su base d’area, in conformità all’articolo 24 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

6. Qualora la Città metropolitana o le province abbiano individuato, al proprio interno, ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni, dei bacini di affidamento per l’organizzazione dei servizi di gestione rifiuti costituiti da più comuni, ovvero qualora i comuni abbiano già approvato forme di associazione per l’esercizio della funzione o del servizio, compatibili con gli indirizzi definiti da Città metropolitana e province, il programma di cui all’articolo 1 è presentato da parte del Comune designato quale capofila del bacino di affidamento, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli comuni facenti parte dello stesso ai fini degli interventi ed azioni da attuare."

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