N147 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima sostituito dalla L.R. 05/04/2012, n. 9 e poi abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“Articolo 37 - (Certificato di agibilità)

1. Il certificato di agibilità attesta che l’intervento realizzato corrisponde al progetto approvato con permesso di costruire o presentato con SCIA o DIA e che lo stesso risponde ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico richiesti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione d’uso dell’immobile o del manufatto oggetto dell’intervento. Nel certificato di agibilità dovrà essere indicata la destinazione d’uso del progetto approvato anche per effetto di eventuali modifiche al progetto originario a seguito di varianti allo stesso apportate.

2. Il certificato di agibilità deve essere richiesto allo SUE, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori dal titolare del permesso di costruire o entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori o dalla data dell’avvenuto cambio d’uso, dal soggetto che ha presentato la SCIA o la DIA obbligatoria o la DIA alternativa al permesso di costruire, ovvero dai loro successori o aventi causa, per i seguenti interventi:

a) di nuova costruzione di cui all’articolo 15;

b) di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10 con esclusione degli interventi di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettere b) e c);

c) di sostituzione edilizia di cui all’articolo 14;

d) sugli edifici esistenti ove i lavori possano influire sui requisiti di cui al comma 1 “con esclusione degli interventi di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettere b) e c).

3. Comma abrogato dalla L.R. 04/02/2013 n. 3

3-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni ed ultimate le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

4. La domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della richiesta di accatastamento dell’edificio o dell’unità immobiliare, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità e corrispondente alla destinazione d’uso prevista nel progetto approvato;

b) dichiarazione, attestata dal progettista o da tecnico abilitato, di conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato, ivi comprese le eventuali varianti in corso d’opera già eseguite di cui all’articolo 25, nonché della rispondenza della stessa ai requisiti di sicurezza, prevenzione incendi, igiene, salubrità, risparmio energetico e alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;

c) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e certificato attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche rilasciato dalla competente Amministrazione provinciale nei casi previsti dalla vigente legislazione regionale;

c-bis) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la vigente normativa;

d) eventuale ulteriore documentazione prevista dal regolamento edilizio.

5. Il responsabile dello SUE comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare che la domanda di rilascio del certificato di agibilità sia corredata di tutti gli elementi indicati al comma 4 e, in caso di riscontrate carenze, deve richiedere in un’unica soluzione l’integrazione degli atti entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Tale richiesta comporta l’interruzione del termine di cui al comma 7, che riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

7. Il responsabile dello SUE, previa eventuale ispezione dell’immobile o manufatto, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione di cui al comma 4:

a) entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso in cui sul progetto di intervento sia stato rilasciato il parere dell’ASL;

b) entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso in cui il parere dell’ASL sia stato sostituito da autocertificazione. Trascorso il termine di cui alla lettera a) o alla lettera b) l’agibilità si intende rilasciata.

8. Il rilascio del certificato di agibilità a norma dei commi 7 e 8-bis non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un immobile o manufatto o di parti di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni ed integrazioni.

8-bis. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui al comma 2, fermo restando l’obbligo della presentazione della documentazione di cui al comma 4, lettere b) e c), e del parere dell’ASL nel caso in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del progettista, l’interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell’edificio che il responsabile dello SUE provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la vigente normativa.

8-ter. Relativamente alle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 8-bis i comuni svolgono un controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del 30 per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dall’effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, comunica all’interessato la sottoposizione a controllo da effettuarsi secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 e nel rispetto dei termini di cui al comma 7 decorrenti dalla data di comunicazione della sottoposizione a controllo.

8-quater. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dalla DIA o dal permesso di costruire o con variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 8-bis non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui all’articolo 40, nonché l’assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. La mancata presentazione delle domande di certificato di agibilità, della dichiarazione di cui al comma 8-bis o del certificato del collaudo finale e dei documenti di cui al comma 4, lettera a), nonché l’utilizzo dell’unità immobiliare in assenza del certificato di agibilità comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 2.400,00.”

Dalla redazione