N140 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“Articolo 26 - (Disciplina della denuncia di inizio attività)

1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo presenta allo SUE la DIA, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, nei casi previsti dall’articolo 23, commi 1 e 2.

2. La DIA deve essere corredata dagli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio nonché da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che attesti:

a) la riconducibilità degli interventi alle fattispecie indicate nell’articolo 23;

b) la conformità delle opere da realizzare rispetto ai piani territoriali di livello sovracomunale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico - sanitarie e di tutte le disposizioni applicabili per l'esecuzione delle opere. Nel caso in cui la verifica della conformità del progetto alla normativa antincendio e igienico - sanitaria comporti valutazioni tecnico - discrezionali deve essere allegato alla domanda il parere dei Vigili del Fuoco e della ASL.

3. La DIA è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intendono affidare i lavori e del direttore dei lavori ove richiesto in base al tipo di intervento nonché dal computo del contributo di costruzione, se dovuto ai sensi dell'articolo 38.

4. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento delle domande il competente ufficio comunale:

a) provvede a comunicare il nominativo del responsabile del procedimento;

b) qualora la denuncia risulti incompleta o insufficiente ai sensi dei commi 2 o 3 ne dà motivata comunicazione all'interessato invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori; in tal caso il termine di cui al comma 1 è interrotto e decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

5. I lavori possono essere iniziati decorso il termine di cui al comma 1, previo pagamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, se dovuta ai sensi dell'articolo 38. L'avvenuto inizio dei lavori deve essere comunicato al Comune allegando a tale comunicazione copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota di contributo di cui sopra. In caso di ritardato od omesso versamento del contributo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 57.

6. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete all’Amministrazione comunale il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal relativo atto di assenso e, ove tale atto non sia favorevole, la DIA è priva di effetti e l’interessato non può dare inizio ai lavori.

7. Qualora il responsabile del procedimento, ultimata l'istruttoria, ritenga di denegare gli atti di assenso di cui al comma 6, comunica tempestivamente all'interessato i motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

8. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’Amministrazione comunale e l’assenso dell’Amministrazione preposta alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole della conferenza, la DIA è priva di effetti e l’interessato non può dare inizio ai lavori. Qualora l’Amministrazione o l’Ente competente al rilascio dell’atto di assenso ritenga di denegarlo, comunica tempestivamente all’interessato i motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10-bis della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Comma abrogato dalla L.R. 05/04/2012 n. 9

10. I lavori devono essere ultimati entro tre anni decorrenti dall'effettivo inizio degli stessi, da comunicarsi tempestivamente al Comune a cura dell'interessato ai sensi del comma 5. Decorso tale termine di validità della DIA la realizzazione dei lavori non ultimati è subordinata a nuova denuncia. Entro sessanta giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori l'interessato è tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione degli stessi e a trasmettere al Comune entro lo stesso termine un certificato di collaudo finale redatto dal progettista o da un tecnico abilitato che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato nonché la rispondenza dell'intervento alle norme di sicurezza, igienico - sanitarie, di risparmio energetico previste dalla normativa vigente e già oggetto della attestazione contenuta nella relazione allegata alla DIA. Contestualmente all'emissione del certificato di collaudo l'interessato deve produrre al Comune la ricevuta dell'avvenuta presentazione, da parte del progettista o di tecnico abilitato, della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento; in caso di mancata presentazione di tale documentazione e in caso di mancata comunicazione della data di ultimazione lavori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 1.033,00. Su motivata comunicazione dell'interessato presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento comunale motivato, per fatti estranei alla volontà all'interessato. Decorso tale termine la realizzazione dei lavori non ultimati è subordinata a nuova denuncia corredata da una relazione che attesti i lavori già eseguiti nel rispetto degli elaborati a suo tempo presentati; in tal caso la ripresa dei lavori può avvenire contestualmente alla presentazione della DIA.

11. Costituisce prova della sussistenza del titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione comunale, corredata dall'elenco dei documenti presentati assieme al progetto, dall'attestazione del professionista abilitato e dagli atti di assenso necessari nonché dall'autocertificazione circa l'avvenuto decorso del termine per l'inizio dei lavori in assenza di atti inibitori da parte del Comune.

12. Gli estremi della DIA sono contenuti nel cartello indicatore esposto nel cantiere, secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio comunale.

13. Nel caso in cui l'intervento soggetto a DIA sia subordinato alla stipula di un apposito atto convenzionale il termine di cui al comma 1 è elevato a novanta giorni per consentire la relativa approvazione da parte del competente organo comunale dello schema di convenzione. In ogni caso l'efficacia della DIA resta sospesa fino all'avvenuta stipula dell'atto convenzionale.

14. Nel caso in cui l'intervento soggetto a DIA abbia ad oggetto la realizzazione di parcheggi pertinenziali a norma dell'articolo 19, comma 6, la DIA deve essere corredata da atto di impegno ad asservire i parcheggi alle singole unità immobiliari, da formalizzarsi mediante atto da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, pena l'inefficacia della DIA.”

Dalla redazione