Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 06/12/2022, n. 14, così recitava:

“Articolo 3 - (Competenze)

1. Le comunità energetiche:

a) possono avvalersi, ai sensi dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni, del supporto del Gestore dei servizi elettrici al fine di ottimizzare la gestione e l’utilizzo delle reti di energia;

b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;

c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici.

2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c), è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l’attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.”

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