Articolo abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 06/12/2022, n. 14, così recitava:

“Articolo 5 - (Sanzioni)

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all’articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.

2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.”

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