Articolo abrogato dall’art. 75, comma 1, della L.R. 06/02/2024, n. 1, così recitava:

“Articolo 5 - (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. Dopo la lettera c-ter) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“c-quater) le modalità di costituzione e di funzionamento dei comitati tecnici di cui all’articolo 52-bis.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 4-bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “indicato” è sostituita dalla seguente: “pubblicato”, le parole: “del titolare della struttura ricettiva” sono sostituite dalle seguenti: “dei titolari delle strutture ricettive” e la parola: “realizzate” è sostituita dalle seguenti: “effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione”.

3. Il comma 3 dell’articolo 4-bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

4. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“d-bis) i condhotel.”.

5. Dopo l’articolo 9 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 9-bis - (Condhotel)

1. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitativa a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere.”.

6. Il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

“1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre nell’ambito dello stesso territorio comunale, date in locazione a turisti:

a) dai proprietari;

b) dai soggetti che ne hanno la disponibilità in forza di un diritto reale di godimento;

c) dai soggetti che ne hanno la disponibilità in forza di un contratto di locazione o di comodato.

1-bis. Gli appartamenti ad uso turistico sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, nonché per l’assolvimento dell’obbligo statistico.”.

7. Dopo l’articolo 52 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis (Comitati tecnici)

1. Al fine di pervenire alla verifica della qualità dell’offerta delle strutture ricettive, nonché avviare dei percorsi di riqualificazione delle stesse, la Regione può costituire i comitati tecnici provinciali con funzioni di consulenza alla Regione.”.

8. Al comma 2 dell’articolo 53-bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “indicato” è sostituita dalla seguente: “pubblicato” e dopo la parola “effettuate” sono inserite le seguenti: “direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione”.

9. Il comma 3 dell’articolo 53-bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

10. L’articolo 66-ter della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 66-ter - (Sanzioni relative al codice identificativo turistico regionale)

1. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva di cui ai Titoli III, IV e V, nonché il locatore di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all’articolo 27 che non pubblica rispettivamente il CITR di cui all’articolo 4-bis e il CITRA di cui all’articolo 53-bis ovvero pubblica un codice identificativo inesistente nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta effettuata direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato.”.

11. Dopo il comma 4 dell’articolo 69 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4-bis. La disciplina in materia di rilascio e utilizzo del CITR e del CITRA, di cui agli articoli 2, comma 2, lettera c-ter), 4 bis, 53-bis e 66 ter, rimane in vigore fino all’introduzione della normativa nazionale di settore in materia.”.”

Dalla redazione