Articoli abrogati dalla L.R. del 11/08/2008 n.15. Gli articoli 2 e 3 così recitavano:

“Art. 2 - I contratti di compravendita di terreni derivanti da lottizzazioni non autorizzate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono nulli, salvo che nei contratti stessi sia inserita la seguente dichiarazione: l'acquirente è a conoscenza che il terreno acquistato non è compreso in una lottizzazione autorizzata e, pertanto, detto terreno non può essere utilizzato a scopo edilizio.

Art. 3 - Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, di cui al II comma dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il Sindaco, previa diffida, ordina la immediata demolizione a spesa del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali, sentito il parere della sezione urbanistica regionale che deve essere dato nel termine di otto giorni dalla richiesta. Decorso tale termine o per motivi gravi, specie nel caso di prosecuzione dei lavori dopo l'ordinanza di sospensione, il Sindaco ordina la immediata demolizione anche senza il parere della sezione urbanistica regionale.”

Dalla redazione