Ai sensi dell’art. 2, comma 97, della L.R. 24/12/2010, n. 9 nelle more di una disciplina organica concernente l'esercizio delle funzioni amministrative riservate alla Regione in materia di concessioni dei beni demaniali marittimi, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 i termini di durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi di cui al presente articolo, scaduti al 29 dicembre 2010 ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2013, sono differiti o prorogati fino a tale data, ferma restando la proroga stabilita dal suddetto articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009.

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