N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, della L.R. 09/12/2004, n. 18, così recitava:

“2. L'espressione "adeguamenti funzionali ed opere di completamento", prevista al comma 1 dell'articolo 27-ter della L.R. n. 24/1998, come da ultimo modificata dalla L.R. n. 41/2001, è interpretata autenticamente nel senso che tali adeguamenti ed opere sono gli interventi necessari al migliore svolgimento della funzione e della prestazione dell'infrastruttura esistente, purché coerenti con la natura e la qualità della stessa, ivi compresi gli impianti tecnologici e gli impianti per la distribuzione di carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative.”

Dalla redazione