Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 16/06/2003, n. 16, così recitava:

"1. In attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 422 del 1997 la Regione delega alle province tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale."

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