Articolo abrogato dall’art. 107, comma 1, della L.R. 06/11/2019, n. 22, così recitava:

“Art. 40 (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 23 dopo le parole "di vendita in esso presenti.", sono aggiunte le seguenti: "L'ampliamento strutturale di un centro commerciale, qualora non soggetto alle decisioni della conferenza di servizi, può essere concesso per una sola volta rispetto alla superficie di vendita originaria. Ulteriori successivi ampliamenti sono sempre soggetti alla deliberazione della conferenza di servizi;".”

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