Articolo abrogato dall'art. 43, comma 1, della L.R. 18/02/2002, n. 6, così recitava:

“Art. 26 - (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, recante “Norme sulla dirigenza e l’organizzazione regionale” e successive modifiche)

1. Dopo il comma 4-quater dell’articolo 13 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, è inserito il seguente:

«4 quinquies. I gruppi consiliari, al fine di garantire il miglioramento dei processi di comunicazione istituzionale, possono avvalersi di un’ulteriore unità di personale esterno, aggiuntiva rispetto a quelle previste dal presente articolo, con funzioni di addetto stampa, iscritta all’Albo nazionale dei giornalisti.».”

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