Articolo abrogato dall'art. 1, comma 11, della L.R. 11/08/2008, n. 14, così recitava:

“Art. 27 - (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale, ai sensi del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche. Istituzione delle Aziende USL ed Ospedaliere”)

1. All’articolo 24, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«b) mediante il loro affidamento in gestione ad una società di capitali a partecipazione pubblica, ivi compresa quella eventuale, diretta o indiretta, della Regione, costituita o indicata dalle aziende unità sanitarie locali.»;

b) al comma 9:

1) dopo le parole «avvalendosi dei comuni» sono inserite le seguenti: «o gestendolo direttamente»

2) la parola «stipulano» è sostituita dalle seguenti: «possono stipulare»;

3) dopo le parole «fino alla stipula delle convenzioni» sono inserite le seguenti: «ovvero fino alla adozione di modalità di gestione temporanea ad esse alternative»;

4) dopo le parole «d’intesa con le aziende unità sanitarie locali» sono inserite le seguenti «in comunione».”

Dalla redazione